Iscrizione al Centro per l’Impiego - Rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità - DID

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID online) serve per attestare il tuo stato di disoccupazione per usufruire delle azioni e dei servizi che i Centri per l'Impiego offrono, al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e consentire, unitamente ad altri requisiti, l'accesso ad ammortizzatori sociali (Naspi ecc.) e l'agevolazione nella fruizione di alcuni servizi. Puoi rilasciare la DID e accedere ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro se sei privo di lavoro, o hai ricevuto comunicazione di licenziamento.
Stipulando la DID dichiari di essere attualmente privo di lavoro, di non essere iscritto in nessun altro Centro Impiego del territorio nazionale e stai inoltre manifestando il tuo interesse e la tua immediata disponibilità alla ricerca e allo svolgimento di una attività lavorativa, e alla fruizione dei servizi (misure di politica attiva) messi a disposizione dai Centri per l'Impiego.

A seguito della stipula della DID dovrai recarti presso il tuo Centro per l'Impiego competente/prescelto per confermarla e sottoscrivere il Patto di Servizio / Patto per il Lavoro con la definizione delle attività e dei percorsi da attivare, in modo da favorire un tuo prossimo inserimento nel mondo del lavoro. La sottoscrizione del Patto è obbligatoria.

Se sei percettore di Naspi dovrai sottoscrivere il Patto di servizio/Patto per il lavoro presso il Centro per l'Impiego di domicilio indicato nella domanda inoltrata all'INPS. 
Se oltre al rilascio della DID devi fare iscrizione, per la prima volta, anche agli elenchi dei Disabili e/o Categorie Protette (Legge 68/99) dovrai recarti al Centro per l'Impiego dove hai la residenza.
Sei considerato privo di impiego se non svolgi alcuna attività lavorativa oppure se dalla tua attività di lavoro deriva un reddito annuo inferiore a euro 8.500,00 se subordinata /parasubordinata - Legge n.213 del 30.12.2023 (Legge di Bilancio per l'anno 2024):

- subordinata: 

  • apprendistato
  • lavoro a domicilio
  • lavoro intermittente
  • lavoro a tempo indeterminato
  • lavoro a tempo determinato 
  • lavoro domestico
  • lavoro in somministrazione

- parasubordinata 

  • co.co.co - Contratto di lavoro Coordinato e Continuativo
  • mini co.co.co
  • lavoro a progetto (contratto non più stipulabile, valido solo per quelli non scaduti)

    Nel caso di lavoro autonomo  sei considerato disoccupato se svolgi  una attività di lavoro da cui deriva un reddito annuo inferiore a euro 5.500,00 (l’importo si riferisce ai compensi effettivamente incassati – principio di cassa) - Legge n.213 del 30.12.2023 (Legge di Bilancio per l'anno 2024).

- autonoma

  • p.iva. 
  • lavoro occasionale non accessorio
  • esercizio d'impresa

Come rilasciare la DID

  • on line tramite il portale nazionale di ANPAL Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (MyAnpal).

Il rilascio della DID e l'iscrizione al Centro per l'Impiego, NON è più necessario per usufruire di prestazioni di carattere sociale, compresa l'esenzione dal ticket sanitario, ma si deve produrre un'autocertificazione della condizione di non occupazione

Dopo il rilascio della DID ti troverai quindi nella condizione di:
Inoccupato: se, NON avendo mai avuto periodi lavorativi precedenti, hai già rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità.
Disoccupato: se, avendo avuto periodi lavorativi precedenti, hai già rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità.

Per conservare lo stato di disoccupazione dovrai:

  • Contattare  il Centro per l'Impiego entro 30 giorni dalla data di rilascio della DID per  fissare un appuntamento per sottoscrivere il Patto di servizio e beneficiare di un colloquio di orientamento. Se sei un beneficiario di NASPI devi rivolgerti al Centro per l'Impiego entro 15 giorni per la stipula del patto di servizio, solo dopo aver rilasciato la DID all'INPS tramite un patronato. 
  • Presentarti al Centro per l'Impiego nei giorni stabiliti e partecipare alle attività concordate con l'operatore e firmate nel Patto di Servizio.

Perderai lo stato di disoccupazione in caso di:

  • assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato da cui derivi un reddito annuo superiore a euro 8.174,00
  • svolgimento di una attività di lavoro parasubordinato di qualsiasi durata (es.co.co.co) da cui derivi un reddito annuo superiore a euro 8.174,00
    svolgimento di una attività di lavoro autonomo da cui derivi un reddito annuo superiore a euro 5.500,00 (l’importo si riferisce ai compensi effettivamente incassati – principio di cassa) 

Verrai sospeso dallo stato di disoccupazione nel caso di:

  • svolgimento di una attività di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi  (fino a 6 mesi si rimane nella condizione di sospesi , successivamente lo stato di disoccupazione dipende dal reddito).

     

Data ultimo aggiornamento: 22 Febbraio 2024 - 16:57

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