Procedura di licenziamento collettivo

La disciplina del licenziamento collettivo è contenuta nella Legge n. 223/91 che prevede un’unica procedura per entrambe le fattispecie previste:

  • Articolo 4: licenziamento di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

Se l’impresa in cassa integrazione straordinaria non è in grado di assicurare un nuovo impiego ai lavoratori sospesi neppure ricorrendo a misure alternative di ricollocazione, può ricorrere alla procedura di licenziamento collettivo.

  • Articolo 24: licenziamento per riduzione di personale

Se l’impresa, o un datore di lavoro privato, non imprenditore (dunque qualsiasi datore di lavoro, comprese associazioni, fondazioni, studi professionali), che occupa complessivamente più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione di lavoro o ad una trasformazione di attività non transitorie intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia, può ricorrere alla procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale.

Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dall’attività svolta, possono attivare la procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale. Il requisito occupazionale dei 15 dipendenti va riferito al numero dei lavoratori occupati nel complesso aziendale (non nella sola unità produttiva) nel semestre antecedente la data di intimazione dei licenziamenti. Per quanto riguarda il requisito numerico dei lavoratori da licenziare, pari ad almeno 5, è sufficiente l’intenzione del datore di lavoro al momento di attivazione della procedura. Lo stesso requisito non è richiesto al termine della procedura, che può concludersi con il licenziamento di un numero inferiore di lavoratori. La ragione che determina il licenziamento deve essere una riduzione o una trasformazione dell’attività non transitoria, ma definitiva, tale da determinare anche la strutturale riduzione della forza lavoro.

L’attivazione di una procedura di licenziamento collettivo deve essere comunicata alle organizzazioni sindacali e per conoscenza alla Regione competente per territorio o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, se gli esuberi interessano unità produttive ubicate in più aree regionali. Per la Regione Umbria competente alla gestione  delle procedure di licenziamento collettivo è Arpal Umbria.

Entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal datore di lavoro, a richiesta delle rappresentanze sindacali si procede ad un esame congiunto tra le parti.

La procedura di licenziamento collettivo si può risolvere nel corso della fase sindacale, della durata di 45 giorni, ridotti della metà (23 giorni) se i licenziamenti previsti sono meno di 10, nella quale le parti cercano di raggiungere autonomamente un accordo che stabilisca modalità di gestione e numero degli esuberi.

Se la procedura di licenziamento collettivo si risolvere nella fase sindacale con un accordo tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori l’impresa è comunque tenuta ad inviare ad Arpal Umbria l’elenco dei lavoratori.

In mancanza di una accordo in sede sindacale si apre una fase amministrativa. Il datore di lavoro comunica ad Arpal Umbria o al MLPS, a seconda della competenza, che le parti non sono riuscite a trovare una intesa. Arpal Umbria (o il Ministero) convoca le parti ed opera, nell’arco dei successivi 30 giorni, ridotti a 15 se le eccedenze sono meno di 10, una mediazione che mira alla chiusura dell’accordo. Se non ci sono le condizioni si procede comunque alla sottoscrizione di un verbale di mancato accordo.

Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la fase amministrativa, anche con un mancato accordo, l’impresa ha la facoltà di procedere ai licenziamenti, secondo le disposizioni di legge.

In ogni caso, entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi l’elenco dei lavoratori licenziati deve essere comunicato ad Arpal Umbria.

Adempimenti previsti dalla legge in capo alle aziende nell’ambito della procedura rispetto ad ARPAL Umbria per le unità produttive ubicate nel territorio della regione Umbria

Comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo

Inviare tramite PEC la comunicazione preventiva per l’apertura della procedura di licenziamento collettivo, indicando la causale: articolo 4 o articolo 24 della Legge 231/1991 (nel caso di licenziamento collettivo di lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria allegare anche il decreto ministeriale di concessione della CIGS)

Inviare la scheda azienda (Modello LC 1 – scheda azienda licenziamento collettivo)
 

Fase sindacale

Successivamente alla sottoscrizione dell’accordo in fase sindacale, inviare comunicazione di esito positivo della procedura, contenente gli estremi del verbale di chiusura dell’esame congiunto e le modalità di applicazione dei criteri di scelta.

Inviare entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi l’elenco dei lavoratori licenziati (Modello LC 2 – Elenco lavoratori licenziati a seguito di procedura di licenziamento collettivo).
 

Fase amministrativa

Inviare tramite PEC la comunicazione del mancato accordo con la richiesta di un ulteriore esame congiunto in sede amministrativa. Il Servizio competente provvederà alla convocazione delle parti entro i termini di legge.

Tanto in caso di accordo raggiunto in sede amministrativa, quanto in caso di mancato accordo inviare entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi l’elenco dei lavoratori licenziati (Modello LC 2 – Elenco lavoratori licenziati a seguito di procedura di licenziamento collettivo).

Comunicazione documentazione

La documentazione richiesta deve essere inviata a:

Arpal Umbria – Servizio “Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali” - “Sezione Ammortizzatori sociali”, utilizzando la PEC di seguito indicata:servizio4@pec.arpalumbria.it

Indirizzare la PEC a Sezione Ammortizzatori sociali ed indicare nell’oggetto la dicitura: Elenco lavoratori  licenziati (indicare la data) – Azienda (ragione sociale)

Qualora si presenti una difficoltà tecnica nella gestione dei modelli inviati tramite PEC, verrà richiesto un invio tramite mail degli stessi in formato excel. In tal caso i modelli dovranno essere trasmessi alla Sezione Ammortizzatori sociali, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: ammortizzatorisociali@arpalumbria.it

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Per informazioni:

Servizio per il lavoro e ammortizzatori sociali - Sezione Ammortizzatori sociali

Mail: ammortizzatorisociali@arpalumbria.it

Recapiti telefonici di riferimento: 075 9116104 - 6352 - 6500

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RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
Per la eventuale richiesta di accesso agli atti inviare una PEC al seguente indirizzo: servizio4@pec.arpalumbria.it indicando esattamente la procedura di licenziamento alla quale si fa riferimento.

    Data ultimo aggiornamento: 08 Settembre 2023 - 09:38

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