Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La finalità è il conseguimento di un titolo di studio universitario e di alta formazione, compresi il dottorato di ricerca, i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici superiori (ITS), nonché il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di tale tipologia è tenuto alla sottoscrizione di un protocollo con l'istituzione formativa presso la quale lo studente è iscritto, secondo lo schema definito nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015. Il protocollo stabilisce, altresì, la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro e il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione aziendale.
Sotto il versante retributivo, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa. Mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.
La regolamentazione dei profili formativi di questa tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni.
Nella regione Umbria questa tipologia di contratto può essere attivata applicando in via diretta le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.
Data ultimo aggiornamento: 21 Agosto 2019 - 14:29