Convenzione ex art.14 D.Lgs.276/2003

Questa particolare convenzione non è un semplice contratto privato, ma un'intesa trilaterale che permette alle aziende umbre di assolvere agli obblighi di assunzione della Legge 68/99 conferendo commesse di lavoro ad un soggetto affidatario.
Gli attori coinvolti sono:

  • ARPAL Umbria (ente di controllo)
  • Datore di lavoro (committente)
  • Ente del terzo settore (soggetto affidatario): cooperative sociali di tipo B, imprese sociali, enti del terzo settore non commerciale e società benefit

Il lavoratore con disabilità è assunto dal soggetto terzo, ma "conteggiato" nella quota d'obbligo dell'azienda committente.

Una volta presentata la richiesta di convenzione ad ARPAL Umbria, l'obbligo di assunzione per il datore di lavoro è sospeso fino all'esito della valutazione (effetto sospensivo).

 

Caratteristiche della commessa di lavoro

Il valore economico della commessa deve essere superiore di almeno il 20% rispetto al costo totale del personale assunto dal soggetto affidatario e deve avere come oggetto il conferimento di "commesse di lavoro" (servizi o produzione) che prevedano l'impiego di lavoratori con disabilità.

 

Requisiti dei Lavoratori

I lavoratori con disabilità devono essere iscritti nella graduatoria di cui all’art. 8 della L. n. 68/99 e devono essere persone con disabilità fisica con percentuale dal 67% al 79% (copertura della quota d’obbligo max 20%), o psichico/intellettiva-relazionale o fisica con percentuale pari o superiore all’80%, o persona con disabilità avente necessità di sostegno intensivo ai sensi della L. n. 104/92 come modificata dal D.Lgs. 3 maggio 2024 n. 62 (copertura della quota d’obbligo max 50%). I lavoratori non devono aver risolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la cooperativa sociale o con il datore di lavoro committente nei 3 mesi precedenti la stipula della convenzione di affidamento.

 

Percentuali di copertura

L'assolvimento dell'obbligo tramite questa modalità segue limiti precisi in base alla dimensione aziendale e alla gravità della disabilità.

Aziende con oltre 50 dipendenti:

  • Copertura fino al 20% della quota d'obbligo per disabilità fisica (riduzione capacità lavorativa tra 67% e 79%).
  • Copertura elevabile fino al 50% per disabilità psichica/intellettiva-relazionale, disabilità fisica superiore al 79% o necessità di sostegno intensivo.


Aziende da 36 a 50 dipendenti:

  • Possibilità di inserire 1 unità (elevabile a 3 unità in caso di disabilità gravi o psichiche).


Aziende da 15 a 35 dipendenti:

  • Possibilità di inserire 1 unità previa motivata richiesta (elevabile a 2 unità per disabilità gravi o psichiche).


Limiti cumulativi: Se l'azienda usa altri strumenti (es. convenzioni ex art. 12 o 12 bis L. 68/99), la somma totale degli inserimenti non può superare il 50% della quota d'obbligo.

 

Informazioni, modulistica ed elenco dei soggetti terzi

Per informazioni sulla procedura per la stipula della convenzione e la sua gestione è possibile consultare la D.G.R. n. 699 del 09/07/2025 e lo Schema di Convezione Quadro presente nell' Allegato A) - DGR n.699-2025


La modulistica è stata approvata con Determinazione del Commissario Straordinario n. 1402 del 18/08/2025:


Se sei una cooperativa sociale di tipo B, un’impresa sociale, un ente del terzo settore non commerciale o società benefit, e sei interessato all’assunzione di persone con disabilità secondo le modalità previste dall’art. 14 del D.Lgs 276/2023, invia la dichiarazione di interesse che trovi qui.


L' Elenco dei soggetti terzi interessati che hanno dato la disponibilità a valutare proposte di commesse sarà pubblicato non appena disponibile.

 

Data ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2026 - 13:24

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