Flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari 2025 e adempimenti dei CPI

29 Ottobre 2024

Chi  intende assumere una persona non comunitaria residente all'estero dovrà tener conto delle indicazioni Ministeriali operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal DL 145/2024.

Per l’anno 2025 sono stati autorizzati: 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale; 730 ingressi per lavoro autonomo; 10.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

Dal 1 al 30 novembre sarà possibile pre-compilare la domande di nulla osta sul Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno. Lo stesso Portale andrà utilizzato per l’invio delle domande a partire dai click day previsti, a seconda della tipologia di lavoratori.

 In particolare:

  • dalle ore 9:00 del  5 febbraio possono essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
  • dalle ore 9:00 del 7 febbraio possono essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria)¸
  • dalle ore 9:00 del 12 febbraio possono essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.

A tale date se ne aggiunge un’altra ovvero quella:

  • dalle ore 9,00 del 1° ottobre 2025 riservata al solo settore turistico-alberghiero (per soddisfare le quali verranno messe da parte il 30% delle quote già riservate al settore)

Il nuovo decreto aumenta inoltre le quote riservate ai lavoratori stagionali per l’anno 2025, che passano da 93.550 a 110.000 eper cui si prevede una ripartizione in parti uguali tra il settore agricolo e quello turistico (fermo restando le quote che vengono riservate ai cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria, rispettivamente 47.000 per il settore agricolo e 37.000 per quello turistico).

  • Si ricorda che i datori che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all'estero devono prima verificare presso il Centro per l'impiego competente, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta. Alla circolare sono allegati (di seguito): il modulo per la domanda al Centro per l’Impiego e il modulo per autocertificare il mancato riscontro da parte del CPI, l’inidoneità del lavoratore inviato dal CPI o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.
Data: 
Martedì, 29 Ottobre, 2024

Data ultimo aggiornamento: 29 Ottobre 2024 - 18:19

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