Accesso alla Cassa integrazione in Deroga per i lavoratori a domicilio delle imprese artigiane e nuovi termini e indicazioni per domanda di CIGD

23 Luglio 2020

Nuovi termini e indicazioni per domanda di CIGD e accesso alla Cassa integrazione in Deroga per i lavoratori a domicilio delle imprese artigiane

Con Determinazione Dirigenziale n. 859 del 20.07.2020 ARPAL Umbria ha provveduto ad adeguare i termini previsti per la presentazione della Domanda di CIGD e i relativi termini dei periodi da richiedere, ai sensi del DL n. 18/2020 e delle Modifiche introdotte dal DL n. 34 del 19.05.2020 e dal DL n. 52 del 16.06.2020.

 

Lavoratori a domicilio delle imprese artigiane

A seguito delle Circolari INPS n. 84 del 10/07/2020 e n. 86 del 15/07/2020, con la DD 859_2020 è stabilito che possono essere destinatari della Cassa Integrazione in Deroga i lavoratori a domicilio anche se occupati presso imprese artigiane rientranti nella disciplina del Fondo bilaterale alternativo (FSBA), in quanto esclusi dalle tutele del medesimo fondo.

Le aziende artigiane iscritte al Fondo bilaterale Alternativo (FSBA) possono pertanto richiedere periodi di CIGD per i lavoratori a domicilio producendo apposita domanda ad ARPAL Umbria, contenente esclusivamente i nominativi dei lavoratori a domicilio, per un periodo massimo di nove settimane, ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, di competenza regionale.
I periodi successivi dovranno essere richiesti direttamente all’INPS.

 

Modifica dei termini per presentazione domanda di CIGD e termini dei periodi da richiedere

  • Ai sensi dell’art. 1 c. 2 del DL 52/2020 le domande di CIGD devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini di cui sopra sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del DL 52/2020, cioè il 17 luglio 2020
     
  • Ai sensi del sopracitato DL 52/2020, per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020
     
  • I datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, utilizzando il Modello di “Dichiarazione presentazione CIGD causa errore precedente istanza”
     
  • Per le domande presentate a seguito di diniego INPS, è necessario procedere con la compilazione del modello di dichiarazione indicato, che va allegato all’istanza al termine della compilazione della domanda di CIGD e inviato attraverso il sistema SARe, quale unico allegato.

Altre informazioni sono pubblicate nella pagina dedicata : Richiesta di cassa integrazione in deroga

Data: 
Giovedì, 23 Luglio, 2020

Data ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2020 - 13:53

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